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Al personale in licenza ordinaria, breve e straordinaria, per i motivi di cui al comma quinto, lettere a) e b) del precedente articolo 46 e per malattia non dipendente da causa di servizio, spettano lo stipendio o paga e tutti gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in licenza straordinaria per infermita' non dipendente da causa di servizio e' computato per la meta' agli effetti degli aumenti periodici di stipendio o paga, nonche' del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 15 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art54 · fonte del testo