Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1974 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 1973, n. 850.
Abrogato dal 15 gennaio 1974
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1974 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 1973, n. 850.
Abrogato dal 15 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1961 al 15 gennaio 1974. 84 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Al personale in licenza ordinaria, breve e straordinaria, per i motivi di cui al comma quinto, lettere a) e b) del precedente articolo 46 e per malattia non dipendente da causa di servizio, spettano lo stipendio o paga e tutti gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in licenza straordinaria per infermita' non dipendente da causa di servizio e' computato per la meta' agli effetti degli aumenti periodici di stipendio o paga, nonche' del trattamento di quiescenza e di previdenza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1973, N. 850
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art54 · fonte del testo