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Al personale in licenza per malattia, lesioni o infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio, spettano tutte le competenze a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in licenza per malattia per il motivo di cui al comma precedente e' computato interamente agli effetti dell'anzianita' per la progressione in carriera e dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio o paga, nonche' del trattamento di quiescenza e previdenza.
Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 15 gennaio 1974
