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Le licenze di qualsiasi specie, salvo quelle straordinarie concesse per malattia, sono sempre revocabili, sia per esigenze di servizio, che per motivi disciplinari. Durante il periodo di licenza il personale ha l'obbligo di tenere costantemente informato il comando provinciale degli eventuali spostamenti dall'abituale residenza.
Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006
