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Il licenziamento o l'espulsione dal Corpo vengono disposti per i motivi e con la procedura stabiliti nel regolamento di disciplina. L'espulsione, ai fini dell'eventuale perdita e del riacquisto del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza, e' assimilata alla destituzione degli impiegati civili dello Stato.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art65 · fonte del testo