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((Il personale volontario richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e per tutta la durata di tale richiamo, ha diritto al trattamento economico iniziale del personale permanente. Ha diritto, altresi', al trattamento di missione, nonche' alle misure dei compensi inerenti alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 11 della citata legge 8 dicembre 1970, n. 996)).
Testo in vigore dal 15 gennaio 1974 al 20 aprile 2006
