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Il personale volontario, chiamato in servizio temporaneo ai sensi del precedente articolo 70 e per tutta la durata di tale richiamo, ha diritto al trattamento economico iniziale del personale permanente. Ha diritto altresi', al trattamento di missione, nonche' ai compensi inerenti alle prestazioni straordinarie di cui alla tabella allegato n. 2 della legge 24 ottobre 1955, n. 1077.
Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 15 gennaio 1974
