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L'indennita' mensile di servizio antincendi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, compete al personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella misura ragguagliata ad un dodicesimo dell'indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 625, e successive modifiche ed a trenta volte della indennita' speciale giornaliera di pubblica sicurezza di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 160, e successive modifiche e dell'indennita' giornaliera di ordine pubblico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 221, e successive modifiche. L'indennita' di servizio antincendi e' computabile agli effetti della pensione in misura pari ad un dodicesimo dell'indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza di cui al precedente comma.
Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 25 novembre 1973
