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Il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' regolato dalle norme previste per i militari dal testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni. Per la liquidazione della pensione normale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art83 · fonte su Normattiva