[1]Ai sottufficiali, che cessano dal servizio permanente per limiti di eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennita' speciale annua lorda, non reversibile:

[2]maresciallo di 1ª classe................. L. 120.000 maresciallo di 2ª classe................. L. 100.000 maresciallo di 3ª classe.................. L. 85.000 brigadiere......................... L. 60.000 vice brigadiere...................... L. 50.000 vigile scelto e vigile................... L. 50.000 L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale, dal vigile scelto e dal vigile all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento del 65° anno di eta'.

Testo vigente dal 15 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art84 · fonte su Normattiva