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Le convenzioni da stipularsi con gli esercenti i servizi marittimi sovvenzionati previsti dalla presente legge avranno la durata di anni venti e saranno approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con quelli per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni. Esse non saranno obbligatorie per l'Amministrazione se non dopo che siano state approvate nei modi di legge. Le convenzioni stesse dovranno essere comunicate al Parlamento. Dette convenzioni potranno essere soggette a revisione triennale in relazione alle variazioni degli introiti del traffico, dei prezzi del combustibile e delle variazioni delle spese del personale, sempreche' le variazioni in aumento o in diminuzione superino il decimo del prezzo complessivo convenuto. La revisione puo' essere altresi' richiesta in qualunque momento dal Ministro per la marina mercantile, quando questo ravvisi la necessita' di miglioramento dei servizi per esigenze economiche e sociali.

Testo in vigore dal 6 febbraio 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-01-05;34~art4 · fonte del testo