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L'onere per lo Stato derivante dalle sovvenzioni relative alle singole convenzioni, insieme alla descrizione sommaria delle clausole principali e' obbligatoriamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e la validita' delle convenzioni decorre dalla data di tale pubblicazione.

Testo in vigore dal 6 febbraio 1953 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1953-01-05;34~art5 · fonte del testo