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Le convenzioni da stipularsi con gli assuntori dei servizi previsti dalla presente legge avranno una durata di venti anni e saranno regolate, per quanto non disposto dalla presente legge, dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, relativa all'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale dei settori A, B, C, e D.

Testo in vigore dal 21 aprile 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-03-26;178~art4 · fonte del testo