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Gli assuntori dei servizi di cui alla presente legge dovranno mantenere in servizio il personale amministrativo e di stato maggiore iscritto nei ruoli organici degli attuali concessionari, in conformita' della ripartizione e delle modalita' che verranno stabilite dal Ministro per la marina mercantile. Il personale suddetto conservera' il grado e l'anzianita' conseguiti durante il servizio prestato con i precedenti concessionari. E' escluso dal passaggio ai nuovi concessionari e dall'inquadramento nei ruoli organici di cui al comma precedente il personale che entro il 30 giugno 1959 abbia raggiunto i limiti di eta' per essere collocato in quiescenza.
Testo in vigore dal 21 aprile 1959 al 2 gennaio 1960
