Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1973 al 22 dicembre 2008. 105 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per la proroga dei servizi di cui al precedente articolo verranno stipulate altrettante convenzioni con gli attuali concessionari della durata di un anno, salvo proroga, approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni. Dette convenzioni saranno regolate, per quanto non disposto dalla presente legge, dall'articolo 4, commi secondo, terzo e quinto e dagli articoli 5 e 6 della legge 5 gennaio 1953, n. 34. Le sovvenzioni relative alle singole convenzioni sono determinate in misura pari a quelle corrisposte ai concessionari per l'anno 1973.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-12-22;826~art2 · fonte del testo