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Le sovvenzioni determinate nelle convenzioni stipulate ai sensi della presente legge sono soggette a revisione alla fine dell'anno, in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione intervenute negli introiti netti del traffico o nei costi del personale, del combustibile, delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e delle manutenzioni e riparazioni straordinarie per riclassifica delle navi. Per introiti netti di cui al precedente comma debbono intendersi gli introiti lordi diminuiti delle spese di traffico relative ad abbuoni, ristorni, senserie, provvigioni, nonche' delle spese portuali e di quelle di pubblicita', limitatamente alle misure percentuali da stabilirsi nelle convenzioni. Le variazioni nei costi del personale, del combustibile e delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie predette vanno calcolate in base ad indici ed in relazione ad organici, quantita' e percentuali da indicare nelle convenzioni. La revisione delle sovvenzioni in aumento o in diminuzione viene effettuata sempreche' la somma algebrica delle variazioni verificatesi nell'anno negli introiti lordi, al netto delle spese di traffico, e nei costi degli elementi sopra indicati relativi all'anno medesimo superi l'1 per cento di detti introiti lordi ed e' riconosciuta soltanto per la parte eccedente l'importo di tale percentuale. Le eventuali variazioni delle sovvenzioni sono approvate con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 22 dicembre 2008
