Art. 13 — Trattamento economico
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Al personale del Corpo di polizia penitenziaria compete il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella D allegata alla presente legge. Le delegazioni previste dall'articolo 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono integrate dal Ministro di grazia e giustizia o dal Sottosegretario da lui delegato, dal direttore generale dell'Amministazione penitenziaria e dai rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1990 al 23 giugno 2000
