Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari per il Corpo di polizia penitenziaria, per la regolamentazione del relativo procedimento e per la disciplina transitoria dei procedimenti in corso, con l'osservanza dei principi e dei criteri previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Testo vigente dal 27 dicembre 1990

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 51/2014

    Questione infondata
    21 marzo 2014

    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), sollevata, in…

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 21 Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 366/2000

    Questione infondata
    26 luglio 2000

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), sollevata, i…

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 21 Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria · Art. 9 Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-12-15;395~art21 · fonte su Normattiva