Art. 21 — Norme disciplinari
Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari per il Corpo di polizia penitenziaria, per la regolamentazione del relativo procedimento e per la disciplina transitoria dei procedimenti in corso, con l'osservanza dei principi e dei criteri previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato.
Testo vigente dal 27 dicembre 1990
