Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria

Art. 31 — Organizzazione dei servizi del Corpo di polizia penitenziaria

I centri, i servizi e le infrastrutture di cui all'articolo 3 sono organizzati secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, e' costituita una commissione tecnica per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento del controllo sulla creazione delle banche dati e sulla osservanza, da parte del personale operante, di tali criteri e norme.

Testo vigente dal 27 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-12-15;395~art31 · fonte su Normattiva