Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria

Art. 3 — Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria

(( Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di:

  • a)reparti presso istituti penitenziari, scuole e servizi;
  • b)centri di reclutamento;
  • c)scuole ed istituti di istruzione;
  • d)magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio. )) Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalita' di cui al regolamento di servizio. Il Corpo di polizia penitenziaria puo' svolgere attivita' sportiva e puo' inoltre costituire una propria banda musicale.

Testo vigente dal 20 febbraio 2020

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-12-15;395~art3 · fonte su Normattiva