Art. 37 — Competenza del funzionario delegato
A parziale modifica del primo comma dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1977, n. 967, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, il limite di spesa previsto per il funzionario delegato e' elevato a lire 200 milioni.
Testo vigente dal 27 dicembre 1990
