Il limite di spesa di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera e), della legge 15 settembre 1964, n. 765, e' elevato a lire 1.000 milioni. Il limite di spesa di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come sostituito dall'articolo 6 della legge 15 settembre 1964, n. 765, e' elevato a lire 100 milioni.
Testo vigente dal 30 dicembre 1991
