Art. 51
[1](Art. 5, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
[3]Tutte le spese eccedenti il limite anzidetto sono effettuate in seguito a gara pubblica o a licitazione privata, su deliberazione del Consiglio di amministrazione.
[6]Tutte le deliberazioni dei Consigli d'amministrazione concernenti alienazioni o trasformazioni del patrimonio o contrattazione di aiutai sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministro dell'educazione nazionale.
Gli interventi su questo articolo(7)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238
87Il D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I limiti per le spese dell'amministrazione universitaria di L. 30.000 e L. 100.000 previsti dall'art. 51 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e quegli di L. 10.000 e 5000 previsti nell'art. 53 dello stesso sono elevati rispettivamente a L. 150.000, 500.000, 50.000 e 25.000".
Il D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 1) che "I limiti delle spese fissate all'articolo 51, comma primo e commi terzo e quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono rispettivamente elevati a lire 20 milioni e a lire 100 milioni".
Il D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, nel modificare l'art. 9-bis, comma 1 del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952, ha conseguentemente disposto (con l'art. 11, comma 9) che "I limiti di spesa fissati dall'art. 9-bis, primo [...] comma, del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952, sono elevati a 300 milioni".
Decreto Ministeriale 19 marzo 1980
358Il Decreto Ministeriale 19 marzo 1980 (in G.U. 24/02/1981, n. 54), nel modificare l'art. 11, comma 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, che a sua volta modifica l'art. 9-bis, comma 1 del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall'art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 820 milioni".
Decreto 19 settembre 1983
361Il Decreto 19 settembre 1983 (in G.U. 29/08/1984, n. 237), nel modificare l'art. 11, comma 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, che a sua volta modifica l'art. 9-bis, comma 1 del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall'art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 1.300 milioni".
Decreto 9 ottobre 1985
362Il Decreto 9 ottobre 1985 (in G.U. 26/02/1986, n. 47), nel modificare l'art. 11, comma 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, che a sua volta modifica l'art. 9-bis, comma 1 del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall'art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a L. 1.580.000.000".
Decreto 28 agosto 1989
366Il Decreto 28 agosto 1989 (in G.U. 6/8/1991, n. 183), nel modificare l'art. 11, comma 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, che a sua volta modifica l'art. 9-bis, comma 1 del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall'art. 11, nono comma, del decreto- legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 1.777.000.000".
Testo vigente dal 21 agosto 1991, tuttora in vigore · versione 331 su Normattiva