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All'articolo 40, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "di L. 3.000.000" di cui al numero 1, "di L. 500.000" di cui al numero 2 e "di L. 3.000.000" di cui al numero 3 sono sostituite rispettivamente dalle parole: "di L. 15.000.000", "di L. 2.500.000" e "di L. 15.000.000". Dopo il primo comma dello stesso articolo 40 e' aggiunto il seguente: "L'autorizzazione di cui al primo comma puo' essere rilasciata anche ai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali, entro i limiti di somma rispettivamente indicati ai numeri 1, 2 e 3. Per tale autorizzazione non e' richiesto il nulla osta della prefettura". All'articolo 41, ultimo comma, le parole: "di lire 100.000" sono sostituite dalle parole: "di L. 500.000".
Testo in vigore dal 13 agosto 1982 al 12 aprile 2002
