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Il ruolo del personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, e' soppresso. Salvo quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 22, al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia compiuto il 60° anno di eta' e sia ancora in servizio e' riconosciuta, per favorirne l'esodo volontario, una anzianita' virtuale di tre mesi per ogni anno di servizio prestato fino ad un massimo di cinque anni validi agli effetti del raggiungimento del limite di eta' pensionabile o della maturazione del diritto a pensione. Per fruire della disposizione di cui al comma precedente gli interessati dovranno presentare espressa ed irrevocabile domanda alla competente intendenza di finanza entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale del lotto in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha compiuto il 60° anno di eta' puo' presentare domanda di dimissioni dal servizio entro e non oltre lo stesso termine previsto nel secondo comma e contestualmente richiedere in concessione l'esercizio della raccolta delle scommesse a condizione che non sussistano le cause di esclusione ed incompatibilita' indicate negli articoli 6, 7 e 18 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e che disponga di idoneo locale; le stesse cause costituiscono causa di decadenza dalla concessione. Le dimissioni producono effetto dalla data della concessione dell'esercizio della raccolta delle scommesse. La concessione di cui al presente comma non e' cedibile e decade con la decadenza del concessionario. E' fatto divieto ai dipendenti collocati a riposo e che hanno presentato domanda di dimissioni a norma delle disposizioni che precedono di assumere impieghi o incarichi presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici.
Testo in vigore dal 13 agosto 1982 al 20 agosto 1986
