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Fino e non oltre l'ultima scadenza dei termini previsti nel secondo comma dell'articolo 22:

  • 1)le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto sono a totale carico dello Stato e sono rimborsate ai gestori sulla base di comprovata e valida documentazione da esibire alle competenti intendenze di finanza;
  • 2)ai gestori delle ricevitorie del lotto che subiscono furti o rapine deve essere reintegrata la dotazione dei bollettari per l'importo corrispondente alla somma rapinata e versata in meno. Il reintegro avviene dietro iscrizione a campione demaniale da effettuarsi presso il competente ufficio del registro a cura della intendenza di finanza sede di estrazione, che provvede ad emettere il prescritto decreto di discarico amministrativo. Ogni azione di recupero della somma di cui sopra e' sospesa sino alla decisione, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti. Accertata la mancanza di ogni responsabilita' del gestore del lotto da parte della suddetta Corte, la somma rapinata e versata in meno si considera inesigibile;
  • 3)per il trasferimento del ricevitore del lotto da una ricevitoria ad un'altra si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. E' abolita la distinzione in classi delle ricevitorie del lotto. Durante la temporanea assenza del gestore, da qualsiasi causa determinata, tutti gli obblighi e diritti di quest'ultimo sono assunti dall'impiegato al quale viene affidata la gestione della ricevitoria.

Testo in vigore dal 13 agosto 1982 al 1 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1982-08-02;528~art24 · fonte su Normattiva