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Le scommesse sono ricevute presso i punti di raccolta da concessionari-raccoglitori del gioco mediante l'impiego di terminali automatizzati, che assicurano la immediata trasmissione dei dati all'ufficio centrale di elaborazione anche mediante centri intermedi di elaborazione, ed il rilascio di uno scontrino attestante l'avvenuta giocata. Lo scontrino deve contenere la data della giocata e quella in cui avverra' l'estrazione; il numero di matricola che contraddistingue il raccoglitore; l'indicazione dell'importo della scommessa; i numeri prescelti; le poste; le sorti e le ruote cui si riferisce la scommessa stessa.
Testo in vigore dal 13 agosto 1982 al 12 maggio 1990
