[1]Nel servizio utile per il conseguimento della pensione o della indennita' si computa anche quello prestato anteriormente al 1° luglio 1924-II, nelle scuole pubbliche delle provincie e dei territori di cui all'articolo precedente, nonche' degli altri territori dell'ex-impero austro-ungarico fino alla data di applicazione dei trattati in forza dei quali i territori predetti sono passati a far parte di altro Stato.

[2]La pensione o l'indennita' viene in tal caso ripartita a carico del Monte-pensioni e dello Stato in proporzione della durata dei servizi rispettivamente resi con iscrizione al Monte-pensioni e anteriormente al 1° luglio 1924-II, salvo i casi previsti dall'articolo seguente.

[3]Agli effetti di tale riparto i periodi di servizio sono computati in mesi interi, trascurando le frazioni di mese.

[4]La estensione contenuta nella seconda parte del precedente comma primo ha valore dichiarativo ed effetto retroattivo.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art83 · fonte del testo