[1]Agli insegnanti in servizio alla data di pubblicazione del presente Ordinamento con iscrizione al Monte-pensioni e' data facolta' di chiedere il riconoscimento, agli effetti della indennita' o della pensione dei servizi prestati anteriormente al presente Ordinamento negli asili d'infanzia, e nelle istituzioni di cui al precedente articolo 7, purche' ne facciano domanda al Regio Provveditorato agli studi o al Monte-pensioni, a pena di decadenza, entro due anni dalla data predetta.

[2]Gli insegnanti che a tale data non si trovino in servizio potranno esercitare la facolta' di cui al comma precedente entro due anni dalla data di assunzione o riassunzione in servizio con iscrizione al Monte-pensioni. Eguale facolta', da esercitarsi entro due anni dalla data dalla quale abbiano conseguita la Iscrizione al Monte-pensioni, e' concessa, agli insegnanti che alla data di pubblicazione del presente Ordinamento prestino servizio senza iscrizione al predetto Istituto.

[3]Gli insegnanti di cui ai commi precedenti dovranno versare il contributo 16 per cento sullo stipendio annuo lordo effettivamente goduto alla data della assunzione o riassunzione in servizio con iscrizione al Monte-pensioni immediatamente successiva al servizio riconosciuto, per un periodo di tempo uguale a quello di cui e' chiesto il riconoscimento.

[4]Il versamento dei contributi dovuti ai sensi del comma precedente sara' effettuato con le modalita' e con gli interessi stabiliti dall'ultimo comma del precedente articolo 30.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art112 · fonte del testo