[1]Qualora gli insegnanti di cui al precedente articolo 82 abbiano, prima o dopo il 1° luglio prestato l'opera loro alla dipendenza di Comuni che alla stessa data conservavano un regolamento proprio per il trattamento di riposo dei loro insegnanti, la pensione o la indennita' viene ripartita a carico del Monte-pensioni per i periodi di iscrizione all'Istituto, a carico dello Stato per i servizi prestati anteriormente al 1° luglio 1924-II, in Comuni da tale data iscritti al Monte-pensioni ed a carico dei Comuni non iscritti per tutti i periodi di servizio ivi compiuti.

[2]La ripartizione viene eseguita secondo le norme dei commi secondo e terzo del precedente articolo 83 e del primo comma del successivo articolo 92.

[3]Qualora il Comune non soggetto al Monte-pensioni avesse gia' risoluti i suoi rapporti con l'insegnante mediante la concessione di una pensione o di una indennita', o mediante il rimborso delle ritenute effettuate per la pensione a norma del proprio regolamento, si computera' il servizio soltanto per la liquidazione dell'assegno, detraendo da questo, una quota corrispondente al servizio prestato nel Comune nel modo previsto dai precedente articolo 57.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art84 · fonte del testo