Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di "ottimo", possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono essere, altresi', modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa. Il provvedimento e' adottato con decreto del Ministro, sentita la competente Commissione di disciplina.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art113 · fonte su Normattiva