Art. 15 — Ritardi nella progressione economica e giuridica
Il personale al quale venga inflitta la nota di demerito di cui all'articolo precedente, o la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, subisce il ritardo di un anno ai fini del conseguimento della successiva classe di stipendio, o dell'aumento periodico, nonche' dell'ammissione ai concorsi di accesso a categoria superiore. Nel caso di sospensione dalla qualifica il ritardo e' di due anni.
Testo vigente dal 7 aprile 1979
