Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Art. 112 — Recidiva
All'impiegato che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie, puo' essere inflitta la sanzione piu' grave dopo quella prevista per l'infrazione stessa.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
