Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi

Art. 115 — Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano all'impiegato destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo all'impiegato punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito. Il comma precedente e' applicabile anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione dei relativo procedimento.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art115 · fonte su Normattiva