Art. 26 — Riapertura del procedimento e suoi effetti
Il procedimento disciplinare puo' essere riaperto qualora il medico incaricato punito addica nuove prove, tali da far ritenere che sia applicabile nei suoi confronti una sanzione meno grave o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito. La riapertura e' disposta dal direttore generale, su relazione del capo del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, il quale provvede direttamente con le modalita' previste dal precedente articolo 25. Il medico incaricato, esonerato a seguito di procedimento disciplinare, il quale venga successivamente prosciolto da ogni addebito in sede di revisione del giudizio disciplinare, ovvero venga punito con una sanzione meno grave, ha diritto a essere reintegrato nel precedente incarico, esclusa qualsiasi corresponsione di assegni per il periodo in cui non ha prestato la sua opera.
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
