Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Art. 136 — Facoltà dell'istruttore
Il magistrato istruttore, nel corso delle indagini, puo' sentire senza giuramento testimoni e periti, compresi quelli indicati dall'incolpato. Per l'istruzione si osservano, in quanto compatibili, le norme relative alla istruzione dei procedimenti penali.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
