La nomina del magistrato e del funzionario di cui agli articoli 133 e 134 e la richiesta di cui al terzo comma dell'articolo precedente debbono essere comunicate all'incolpato entro cinque giorni. Valgono per il magistrato istruttore e per il funzionario chiamato ad assisterlo, le norme circa la astensione e la ricusazione dei componenti delle Commissioni di disciplina. L'istanza di ricusazione e' proposta per iscritto:

  • a)al capo del personale se sia stato ricusato il magistrato istruttore o il funzionario di cui all'articolo 133;
  • b)al Ministro se sia stato ricusato il procuratore generale presso la suprema Corte di cassazione o il procuratore generale presso la Corte di appello;
  • c)al procuratore generale presso la suprema Corte di cassazione o al procuratore generale presso la Corte di appello, se sia stato ricusato un procuratore della Repubblica, o un funzionario di cui all'articolo 134. Il Ministro, il capo del personale e i procuratori generali, sentito il magistrato o il funzionario ricusato, decidono in via definitiva anche sull'opportunita' di rinnovare gli atti istruttori gia' compiuti. Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione puo' essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione disciplinare. La mancata proposizione della ricusazione non preclude la facolta' di far valere, in tale sede, i vizi del provvedimento derivanti dall'incompatibilita' del magistrato istruttore o del funzionario assistente.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art135 · fonte su Normattiva