Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione gia' inflitta. All'impiegato gia' punito, a favore del quale sia stata concessa, a sua richiesta, o a richiesta della vedova o dei figli minorenni, la riapertura del procedimento disciplinare, non puo' essere inflitta una sanzione disciplinare piu' grave di quella gia applicata. Qualora egli sia prosciolto, o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennita' per i servizi e le funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata, dalla vedova o dai figli minorenni.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art149 · fonte su Normattiva