Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi

Art. 16 — Concorsi - Riserva dei posti Titoli di precedenza e preferenza

Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, si impone una riduzione dei posti dal riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. I titoli che danno luogo a riserva o preferenza nell'ammissione non sono influenti ai fini della progressione in carriera, salvo quanto disposto dall'art. 37.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art16 · fonte su Normattiva