E' in facolta' del Ministro per la grazia e giustizia, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, di bandire il concorso per uno o piu' distretti distinti di Corte di appello da indicarsi nel bando. Nei casi in cui il Ministro si avvale della facolta', di cui al comma precedente, il decreto che indice il concorso indichera' il distretto o i distretti di Corte di appello per i quali il concorso ha luogo. I vincitori del concorso non possono essere trasferiti o applicati ad uffici giudiziari diversi da quelli dei distretti di Corte di appello per i quali il concorso fu indetto, ne' possono essere comandati presso altre Amministrazioni o Enti pubblici, ne collocati fuori ruolo se non abbiano prestato almeno tre anni di servizio effettivo dalla immissione in possesso.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art15 · fonte su Normattiva