La disposizione di cui all'art. 41 della presente legge, relativo all'obbligo del biennio di servizio nelle preture non si applica nei confronti dei funzionari che abbiano gia' maturato alla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 249, o che maturino entro 4 anni dalla data predetta, la anzianita' prescritta per l'ammissione allo scrutinio o all'esame per la promozione alla qualifica di cancelliere capo di Pretura.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art173 · fonte su Normattiva