Art. 174 — Anzianità acquisita
I funzionari di cui all'art. 166 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la anzianita' di cui sono in possesso. Conservano altresi' nella nuova qualifica l'anzianita' maturata nella comprendente qualifica di provenienza.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
