Art. 179 — Assegnazione dei funzionari in servizio a posti corrispondenti alle rispettive qualifiche
I funzionari che in applicazione degli articoli 3 della legge 18 giugno 1939, n. 892, e 4 della legge 30 luglio 1959, n. 680, occupano posti per i quali la pianta organica prevede una qualifica diversa da quella da essi rivestita, dovranno essere assegnati a posti corrispondenti alle loro rispettive qualifiche entro il termine di tre anni dalla scadenza del biennio indicato nel predetto art. 4. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 maggio 1965, n. 430
4La L. 7 maggio 1965, n. 430 ha disposto (con l'art. 6) che "Il termine stabilito dall'art. 179 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e' prorogato fino al 30 giugno 1965".
Testo vigente dal 15 maggio 1965
