Il Ministro ha facolta' di conferire, oltre i posti messi a concorso, quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il quinto di quelli messi a concorso. Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Ministro ha facolta' di procedere, nel termine di sei mesi dalla vacanza, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria. 10

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 luglio 1973, n.476

10

La L. 30 luglio 1973, n.476 ha disposto (con l'articolo unico) che "La facolta' prevista dall'articolo 26 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, si intende estesa fino ad esaurimento della graduatoria dei 244 candidati risultati idonei nel concorso per esami a cento posti di vice cancelliere e vice segretario in prova indetto con il decreto ministeriale 19 novembre 1968."

Testo vigente dal 29 agosto 1973

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art26 · fonte su Normattiva