Art. 38 — Indennità di missione per partecipazione ad esame di promozione
Ai funzionari che debbano trasferirsi fuori della sede di impiegato per partecipare ad esami di promozione spetta il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione dell'indennita' di missione dal giorno che precede gli esami fino a quello successivo al loro espletamento. Perdono il diritto al rimborso ed alla indennita' coloro che non si siano presentati, senza giustificato motivo, ad almeno una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna di esse.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
