Il giudizio complessivo e' comunicato su apposito modulo all'interessato che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, l'interessato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'interessato puo' ricorrere alla Commissione di vigilanza nei casi di cui alle lettere a), b) e c), dell'art. 67 e al Consiglio di amministrazione negli altri casi, con facolta' di inoltrare il ricorso impiego chiuso. La Commissione o il Consiglio di amministrazione, sentito l'organo che ha espresso il giudizio complessivo e l'ufficio del personale, formula il giudizio, che deve essere comunicato all'interessato. La deliberazione costituisce provvedimento definitivo.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art69 · fonte su Normattiva