Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi

Art. 67 — Organi competenti alla compilazione e del rapporto informativo e all'attribuzione del giudizio complessivo

Il rapporto informativo di cui ai precedenti articoli e compilato:

  • a)per i capi delle cancellerie e segreterie, dal capo dell'ufficio giudiziario, che esprime anche il giudizio complessivo;
  • b)per gli altri funzionari direttivi e per quelli di concetto, dal capo della cancelleria o segreteria. Il giudizio complessivo e espresso dal capo dell'ufficio giudiziario.
  • c)per i dattilografi, dal capo della cancelleria o della segreteria. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo dell'ufficio giudiziario;
  • d)per i funzionari e i dattilografi addetti al Ministero di grazia, e giustizia o fuori ruolo, dal direttore dell'ufficio ove prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale o dal capo del servizio;
  • e)per i funzionari destinati al servizio ispettivo, dall'ispettore generale, che esprime anche il giudizio complessivo.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art67 · fonte su Normattiva