Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Art. 73 — Applicazione
Non sono consentite applicazioni di funzionari di cancelleria e segreteria e di dattilografi da uno ad altro ufficio giudiziario, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
