Art. 76 — Comandi
I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie possono essere comandati a prestare servizio presso altra Amministrazione statale o altro Ente pubblico. Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti l'interessato e il Consiglio di amministrazione. Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'Amministrazione o l'Ente pubblico presso cui detto personale va a prestare servizio. Per il personale comandato presso un Ente pubblico questo e' altresi' tenuto a versare all'Amministrazione della giustizia l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge. Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando e gli stipendi che l'Amministrazione della giustizia avrebbe dovuto corrispondere sono computati agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
