Art. 77 — Incompatibilità
I funzionari delle carriere direttiva e di concetto e i dattilografi non possono esercitare il commercio, la industria ne' alcuna professione, o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' o enti per le quali la nomina e' riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro per la grazia e giustizia. Tale divieto non si applica nei casi di societa' cooperative fra impiegati dello Stato. I funzionari delle carriere direttiva e di concetto non possono esercitare le loro funzioni in uffici giudiziari davanti ai quali loro parenti od affini fino al secondo grado esercitano abitualmente le professioni di avvocato, di procuratore o di patrocinatore legale.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
